Finalmente trovo il tempo di rispondere ad Irene che qualche settimana fa mi aveva chiesto di scrivere un post in merito alla Proposta di Legge Carlucci, finalizzata alla regolamentazione dei contenuti in Internet.
Effettivamente tale proposta di legge è nell’occhio del ciclone in quanto accusata di voler mettere il “bavaglio” ad internet. Tali accuse sono vere? E qual è il reale contenuto della proposta?
Queste domande trovano risposta in un bel articolo apparso su Repubblica.it, e che trovate a questo link: http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/tecnologia/internet-leggi/ddl-carlucci/ddl-carlucci.html
Io mi limiterò a constatare come la Carlucci dopo aver pubblicato sul suo blog il famigerato disegno di legge (formato da 4 articoli), abbia sentito il bisogno di giustificare tale progetto di legge, che principalmente vieta l’anonimato in rete, con l’esigenza di combattere la pedofilia.
Da un politico che tenta di regolamentare un tema così delicato come internet ci si aspetta qualcosa di più, sia nelle motivazioni che sotto il profilo legislativo.
In merito alle motivazioni, sorgono grandi perplessità sulla spiegazione data dalla Carlucci. Porre veti sui contenuti in Internet per bloccare la pedofilia suona un po’come vietare la circolazione stradale per evitare che i pirati della strada investano le persone.
In realtà appare chiaro come l’intento dell’iniziativa normativa sia volto a tentare di controllare il web e di esporre chi fornisce spazi e servizi in rete a responsabilità impegnative e forse inapplicabili (come per le grandi realtà come Facebook e YouTube).
Per quanto concerne il profilo legislativo mi terrorizza l’idea che un tema così delicato, come la regolamentazione dei contenuti in Internet, possa essere liquidato con una normativa pressappochista composta da 4 articoli e che proponga principalmente il divieto di anonimato in rete.
Peraltro, cosa si intende con “E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima”.
Questo post è firmato da “Andrea Cavalloni”, quindi non è anonimo? E’ inserito nel blog di “Andrea Cavalloni”, quindi non è anonimo? In realtà io potrei non essere Andrea Cavalloni, ma essere “Marco Bianchi” che utilizza lo pseudonimo di Andrea Cavalloni. Nulla potrebbe ricondurre questo blog a me se non le tracce telematiche.
Quindi cosa intende la norma per anonimato? Semplicemente un nome e cognome o dei parametri riconducibili a una persona reale? E in tale ultimo caso, quali parametri devono adottarsi?
Questo è un semplice esempio per far capire che un tema così delicato e complesso non può essere liquidato in 3 paginette con una norma che creerebbe più dubbi che certezze.
Non mi sono mai schierato per l’anarchia in rete e non è mio intento farlo neanche questa volta. Anzi, da giurista, credo che le regole ci debbano essere, ma devono essere il frutto di un lavoro condiviso tra esperti del settore e non di provvedimenti frutto dell’emozionalità del momento o di interessi occulti.