Privacy: i diritti degli utenti in casi di marketing telefonico

Capita sempre più spesso di ricevere fastidiose e moleste telefonate finalizzate al marketing da parte di aziende o call center per i quali si ignora di averli mai autorizzati al trattamento dei propri dati personali.

In tali casi, cosa si può fare per tutelarci dal telemarketing?

Il Garante della Privacy ha dettato delle regole precise per chi attua attività promozionale telefonica utilizzando banche dati, anche alla luce del decreto “milleproroghe” che ha consentito l'utilizzo fino alla fine del 2009 di dati anteriori all'agosto 2005.

Per iniziare le società che svolgono attività di marketing dovevano comunicare al Garante entro il 04/04/09 di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Inoltre avrebbero dovuto chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.

Qualora riceviate tali telefonate sappiate che gli operatori dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordarvi i vostri  diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale vostra contrarietà  ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

Se l'operatore non eseguisse tale procedura o si rifiutasse di darvi le informazioni necessarie o di cancellarvi, potrete fare la segnalazione al Garante della Privacy che potrà emettere sanzioni amministrative alla società di telemarketing che vanno dai 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.