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Per le aziende nuove informazioni obbligatorie
da inserire nei loro siti internet
(ma anche nei profili su blog e social network)

Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, queste norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico, rendendo alle aziende difficile informarsi e adeguarsi.

Eccone un esempio tipico, che però impatta direttamente su tutte le aziende che hanno un sito web!

L'art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“) contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:

a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione

b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

c) l’eventuale stato di liquidazione della società

d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.
Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

[Fonte: http://blog.ernestobelisario.eu]

Print | posted on domenica 20 dicembre 2009 21:13 | Filed Under [ Notizie dal mondo e fatti miei ]

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