L’attuazione del tanto agognato
Digital Single Market europeo avanza inesorabile e, dal 9 gennaio 2016, si compone di un nuovo importante tassello. E’ infatti entrato in vigore il
regolamento EU 524/2013 che prevede l’istituzione di un sistema di risoluzione on line delle controversie (cosiddetto
“On Line Dispute Resolution” o “ODR”) a livello europeo. Attraverso tale sistema, chi vende beni o servizi on line e i consumatori potranno risolvere le proprie controversie utilizzando la procedura on line creata dall’Unione Europea (accessibile a tutti dal 15 febbraio a questo
link). Questo nuovo sistema garantisce, nelle intenzioni dei suoi promotori, sia ai consumatori sia ai venditori uno strumento di risoluzione delle controversie gratuito, veloce e multilingue che si pone quale efficace alternativa ai classici rimedi legali previsti nei paesi membri. L’obiettivo del legislatore non è solo quello di semplificare il contenzioso tra consumatori e professionisti, ma soprattutto quello di infondere fiducia nei cittadini, spingendoli ad utilizzare servizi e-Commerce all’interno dell’Unione Europea.
A questo scopo il regolamento stabilisce che, entro il 15 febbraio 2016 (data in cui la piattaforma ODR sarà accessibile) tutti i soggetti che vendono beni e servizi on line, ai sensi dell’art. 14 del regolamento, dovranno inserire obbligatoriamente sui loro siti web:
- un link, facilmente visibile, alla piattaforma ODR;
- i propri indirizzi di posta elettronica (elemento già obbligatorio in alcuni paesi dell’Unione, come ad es. in Germania).
I soggetti invece che si sono impegnati volontariamente (per questioni di efficienza, marketing, policy aziendale, etc.) a ricorrere a strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie con i consumatori o che vi sono tenuti per legge (si pensi ad esempio ai fornitori di servizi di telefonia, energia, etc.), dovranno anche:
- informare i consumatori, sui loro siti web, dell’esistenza della piattaforma ODR e della possibilità di ricorrervi per risolvere le loro controversie;
- inserire un link alla piattaforma ODR e, se l’offerta commerciale è fatta mediante posta elettronica, nella posta elettronica stessa;
- indicare le suindicate informazioni anche nei contratti o nelle condizioni generali dei contratti di vendita e di servizi online.
L ’assenza delle suindicate informazioni nelle piattaforme on line e, se del caso, nei contratti di vendita e di servizi online, comporterà sanzioni da parte delle autorità competenti (nel nostro paese da parte dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dal Codice del Consumo) ai sensi dell’art. 18 del regolamento.
Andrea Palumbo
posted @ domenica 31 gennaio 2016 14:55