Cross Border Portability: novità in Europa per Geo-Blocking e Copyright

Da qualche tempo sembra che a Bruxelles abbiano preso sul serio la questione del Digital Single Market, ovvero l’impegno assunto dall’Unione Europea a migliorare l’accesso in tutta Europa a beni  e servizi digitali e a creare un contesto favorevole al loro sviluppo. Aveva già fatto scalpore l’annuncio del raggiungimento di un accordo sull’abolizione di costi aggiuntivi, a partire dal 15 giugno 2017, per telefonate, sms e navigazione in roaming.

Con l’adozione, il 9 dicembre, di una nuova proposta regolamentare si prevedono, invece, numerose novità anche in materia di Geo-Blocking e Copyright. La Commissione Europea mira, infatti, a rendere vincolante nei confronti di tutti i fornitori di servizi e contenuti digitali il principio della Cross Border Portability. Differentemente da quanto accade attualmente, con l‘introduzione della nuova normativa tutti i consumatori europei che, nel loro paese di residenza, acquistino o si iscrivano a servizi per la fornitura di contenuti digitali (di qualsiasi tipo, dalla musica ai film, dalla trasmissione di eventi sportivi ad e-book e videogiochi) potranno accedervi, temporaneamente, anche quando “viaggiano in Europa” senza limitazioni derivanti da licenze o dalle pratiche commerciali dei providers. Un consumatore residente in Italia, mentre si trova per un viaggio di lavoro a Londra, potrà vedere il suo telefilm preferito, fruibile in streaming attraverso l’abbonamento sottoscritto in Italia, anche nel caso in cui, ad esempio, lo stesso telefilm per questioni di licenza non sia presente nel catalogo del medesimo provider in Inghilterra. Sembrano quindi destinati ad un inesorabile declino i sistemi di Geo-Blocking, almeno in Europa (nonostante fossero già da tempo facilmente superabili attraverso strumenti tecnologici).

Le novità previste dalla bozza di regolamento, seppur coraggiose e rilevanti, non sembra, però, che abbiano la portata rivoluzionaria che ci si aspettava. Anzitutto si è scelto di prevedere e di imporre ai provider il principio di “Cross Border Portability” e non quello del “Cross Border Access” (purtroppo ancora lontanissimo dall’essere introdotto e applicato) con cui si renderebbero fruibili ai consumatori residenti in uno stato dell’Unione anche i contenuti e i servizi digitali esclusivamente disponibili in altri stati membri (un consumatore residente in Italia sottoscrive un abbonamento ad un servizio di streaming musicale presente solo in Germania e vi accede dal nostro paese).

Vi è poi un ulteriore aspetto da evidenziare: il principio della “Cross Border Portability” prevede una limitazione espressa, ovvero quella della temporaneità del soggiorno in un altro stato membro dell’Unione. Con ciò si intende che i consumatori residenti in uno stato membro possono usufruire dei propri contenuti digitali in un altro stato membro solo se il loro soggiorno è temporaneo. Purtroppo non viene però specificato cosa si debba intendere per “soggiorno temporaneo”, lasciando quindi supporre che ci si possa riferire a soggiorni all’estero anche di lunga durata, purché il consumatore continui a risiedere in altro stato.

Infine, per evitare possibili abusi attraverso la nuova normativa, verranno comunque  previsti particolari strumenti di controllo per i detentori dei diritti sui contenuti digitali. Si pensi al consumatore residente a Milano che dichiari di risiedere a Parigi e di trovarsi temporaneamente nel nostro paese (collegandosi quindi al provider con un indirizzo IP italiano), in modo da potersi iscrivere ad un servizio con contenuti fruibili solo in Francia per questioni di licenza (sfruttando, così, in modo illegittimo il nuovo sistema). Per evitare tali ipotesi si prevede la possibilità, per i detentori delle licenze, di poter richiedere ai provider informazioni sulla residenza di un utente quando questi utilizzi in modo prolungato il servizio non nel paese dove risulta risiedere.

La normativa, secondo le previsioni della Commissione Europea, dovrebbe essere definitivamente approvata nella prima parte del 2016 per entrare in vigore nel 2017 contemporaneamente con le novità previste in materia di roaming.

Andrea Palumbo