Avete un sito internet che utilizza i cookie e non avete predisposto un’informativa specifica? Male! A breve scadrà il termine di adeguamento alla nuova disciplina sui cookie e occorrerà essere preparati.

Anche in vista della prossima scadenza del termine di adeguamento alle nuove disposizioni normative sui cookie, sul sito del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it) è stato pubblicato di recente un breve video che spiega quali siano gli obblighi in capo ai soggetti che, nell’ambito della propria attività, gestiscono siti web nei quali vengono utilizzati cookie.

La disciplina dei cookie, oggetto di ampie discussioni in sede comunitaria, ha trovato una sua definizione a livello nazionale nel provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014” del Garante della Privacy Italiano. Il provvedimento del Garante delinea in modo chiaro la disciplina applicabile e in particolare gli obblighi in capo ai gestori dei siti web che utilizzano i cookie. Il provvedimento distingue tra:

a. Cookie tecnici, ossia i cookie utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Il garante specifica chiaramente che per l’utilizzo e l'installazione di tali cookie sui terminali degli utenti non è richiesto il preventivo consenso, ma resta fermo l'obbligo di rendere agli utenti l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice con le modalità che si ritengono più idonee (ad esempio con una informativa raggiungibile tramite link dalla homepage del sito).

b. Cookie di profilazione, ossia i cookie utilizzati per creare profili relativi all'utente e al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate da quest’ultimo nell'ambito della navigazione in rete. Per tali cookie, a differenza dei cookie tecnici, si impone in capo al titolare del trattamento, oltre ad un obbligo di adeguata informazione dell’utente sull'uso degli stessi anche un obbligo di raccolta del consenso dei medesimi. A differenza dei cookie tecnici, inoltre, sarà necessario che il titolare del trattamento effettui una notifica preventiva al Garante ai sensi dell’art. 37 Codice Privacy nel quale dia pubblicità all’Autorità dei trattamenti effettuati.

Infine il Garante ha previsto delle modalità semplificate per rendere l’informativa nei siti web che utilizzano cookie di profilazione, che dovrà essere resa attraverso un banner in home page di adeguate dimensioni e in primo piano contenente le indicazioni specificamente elencate nello stesso provvedimento del Garante. Lo stesso Garante ha predisposto un modello di banner.

Giova ricordare, inoltre, che quanto sopra indicato è obbligatorio per tutti i soggetti che forniscono servizi web fruibili sul territorio italiano e che la mancata osservanza di quanto previsto in materia dal Codice privacy può comportare, nelle ipotesi più gravi, sanzioni amministrative fino a 120000 (centoventimila) Euro. Occorre infine ricordare che il termine ultimo per adeguarsi al provvedimento del Garante è quello di giugno 2015, periodo entro il quale tutti i soggetti destinatari della normativa dovranno adeguarsi alla stessa.