FORMAT RADIOTELEVISIVO e sua tutelabilità

La tematica del Format e della sua tutelabilità nell’ambito della normativa in tema di diritto d’autore (essenzialmente incentrata sulle disposizioni della Legge n.636/1941), ha costituito oggetto di elaborazione, per la verità non particolarmente copiosa, in sede dottrinale e giurisprudenziale.

Con particolare riferimento all’ambito giurisprudenziale, per lo più relativo a programmi televisivi, si è registrato un primo orientamento nel senso di non ritenere effettivamente tutelabili programmi articolati solo ed esclusivamente in uno “schema”, per difetto del requisito della “compiutezza formale di espressione e di rappresentatività”  (in tal senso: Pretura Roma 8/6/1987, Cesaretti contro Società Roma 2; Pretura Roma 26/11/1987, Isabel Garcia contro Rai; Pretura Roma 30/6/1988, Società Tota contro Rai).

Secondo questo primo e più datato orientamento giurisprudenziale, la presenza di una sorta di programma (o di semplice “scaletta” o “traccia” che dir si voglia) non presenterebbe un’autonoma dignità espressiva ed una concreta elaborazione meritevole di specifica tutela in quanto difetterebbe, nella specie, un’effettiva elaborazione compiuta con espressioni dotate di originalità.

Questo primo orientamento è stato tuttavia contrastato e disatteso dalla successiva e più recente giurisprudenza di merito che è giunta a sostenere la tutelabilità anche di uno “schema di trasmissione” a condizione che lo stesso presenti sufficienti elementi di creatività ed originalità (in tal senso: Tribunale di Monza 26/5/1994, Casile contro Rti; Corte d’Appello Messina n.2191/1990; Tribunale di Monza 26/5/1994, Demetrio contro Società Rti).

Secondo questo secondo e più recente orientamento giurisprudenziale, uno “schema di programma” può considerarsi sufficientemente preciso, e quindi tale da costituire un’elaborazione originale, allorchè, pur senza giungere ad una esposizione minuziosa ed analitica, fornisca elementi tali da caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi, e ciò è in particolar modo necessario, ai fini della relativa tutelabilità, quando il tema centrale della trasmissione non abbia di per sé caratteristiche di assoluta originalità.

Avendo riguardo ai criteri dettati dalla giurisprudenza per la tutelabilità di un Format nell’ambito della normativa in tema di diritto d’autore, al fine di poter rivendicare, in futuro e all’occorrenza, la tutelabilità del Format nei confronti di terzi, è opportuno cercare di diversificare e caratterizzare il più possibile quest’ultimo rispetto ad analoghe iniziative radiofoniche o televisive già intraprese sia in ambito nazionale che internazionale.

Pur in presenza di siffatte diversificazioni e caratterizzazioni occorre rilevare che, comunque, non vi sarebbe  assoluta certezza sulla concreta tutelabilità del Format trattandosi di valutazioni demandate al Giudice di volta in volta adìto, valutazioni necessariamente condizionate da un quadro giurisprudenziale ove non appare ben marcato e chiaro il confine tra ciò che potrebbe o meno essere considerato  tutelabile.

Pur in assenza di tale certezza assoluta, è naturale che a maggiori diversificazioni e caratterizzazioni originali del Format conseguirebbero maggiori possibilità di ottenerne, ove fosse necessario, la tutela in sede giudiziale.

Un secondo ambito di valutazione circa la tutelabilità del Format, nel caso in cui la sua tutelabilità quale opera dell’ingegno sia da escludere per mancanza dei requisiti della “creatività” ed “originalità”, riguarda la tematica della concorrenza sleale. 

Occorre chiedersi, più in particolare, se il titolare di un Format non tutelabile quale opera dell’ingegno possa contrastare validamente analoghe e successive iniziative di terzi lamentando un atto di concorrenza sleale.

Al riguardo, occorre distinguere una disciplina speciale ed una disciplina generale in tema di concorrenza sleale.

La disciplina speciale è sostanzialmente da correlarsi all’art.102 della Legge sul Diritto d’Autore ove è previsto che “è vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusioni di opera o di autore”.

La disciplina generale sarebbe invece da correlarsi essenzialmente alla previsione dell’art.2598 n.3) cod. civ. che definisce quali atti di concorrenza sleale quelli di chi si avvalga “direttamente o indirettamente di ogni…mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Sullo specifico punto in questione, in tema di Format, è stato individuato un solo precedente giurisprudenziale (pubblicato), rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma 27/1/2000 nella causa vertente tra Artespettacolo s.a.s. e Rti s.p.a.

In detta sentenza è stato tra l’altro precisato che nel caso in cui sia “accertata l’impossibilità di tutelare il Format come opera dell’ingegno per carenza di espressione formale ed insufficienza di elementi di originalità e creatività, deve escludersi anche la possibilità di ricorrere per la relativa tutela alle norme sulla concorrenza sleale con riferimento alla disciplina degli art…..102 L.a.…omissis…Ha puntualizzato la Suprema Corte (sentenze n.5346/1993 e n.11953/1993) che ‘il divieto di taluni atti di concorrenza sleale contenuto nel titolo 2° del capo 8° L.a. e la disciplina dell’art.2598 cod. civ. sono in rapporto di specialità e poggiano su identico fondamento: si tratta di due cerchi concentrici. Orbene, una volta escluso che lo schema di programma proposto dall’attrice costituisca opera dell’ingegno per mancanza di forma data all’idea, che reca l’impronta della personalità dell’autore, in ogni caso, per carenza del requisito della creatività intesa come originalità rispetto ad ogni precedente ed esclusa conseguentemente la tutela apprestata dalla disciplina speciale, deve, altresì escludersi la tutela in ragione della disciplina codicistica della concorrenza sleale, che poggia sull’’identico fondamento quanto al suo presupposto…omissis”.

Ebbene, sulla base dell’unico precedente giurisprudenziale individuato ed attinente specificamente al Format, parrebbe doversi escludere la possibilità di lamentare validamente illeciti concorrenziali quando il Format medesimo non sia tutelabile quale opera dell’ingegno.

“Ad abundantiam, va anche rilevato che la medesima sentenza del Tribunale di Roma, nella parte conclusiva, ha altresì escluso la possibilità di lamentare, in siffatta fattispecie, un ingiustificato arricchimento altrui ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 cod. civ.

posted @ martedì 31 gennaio 2006 20:58

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# FORMAT RADIOTELEVISIVO e sua tutelabilit

Left by Raider at 31/01/2006 21:28
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# FORMAT RADIOTELEVISIVO e sua tutelabilit

Left by Raider at 31/01/2006 21:30
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