Procreazione medicale assistita (PMA). DPR 7 aprile 2005
Anche in questo caso le spiegazioni del si e del no sono molto
contrastanti.
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla infertilita' umana»;
La legge non permette la PMA a coppiè fertili, ma affette da
patologie trasmissibili.
Il si afferma che abrogando questa parte si consentirebbe di riconoscere gli
embrioni sani prima dell'impianto.
Il no pone il problema da un altro punto di vista: la PMA nasce per chi ha
problemi di sterilità, non chi vuole utilizzare tali pratiche per scegliere le
cartatteristiche del proprio figlio. Tale caratteristiche, per il momento
rimangono ferme alla possibilità di non avere malattie, ma nulla vieta che
in un futuro prossimo si utilizzi tale pratica per avere figli con le
caratteristiche desiderate.
art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita»;
Questa parte impedisce l'uso della PMA ove possibile applicare terapie
alternative efficaci.
Il si afferma che ciò è incostituzionale, in quanto nega all'individuo una
decisione autonoma.
Il no...
art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata
l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico»;
Questa parte impedisce l'uso della PMA se non tramite
apposita documentazione, da parte del medico, che comprova l'impossibilità di
utilizzare altre terapie.
art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle
parole: «gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della»;
Questa parte impedisce l'uso della PMA qual'ora sia applicabile un altra
terapie efficace meno invasiva.
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole:
«Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»;
Deve essere abrogata se viene abrogato il passo precedente
art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino
al momento della fecondazione dell'ovulo»;
La legge permette di revocare il consenso alla PMA "fino al momento della
fecondazione dell'ovulo", termine oltre il quale non è più possibile annullare
il consenso alla PMA.
art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle
parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»;
La legge non permette utilizzare tecniche atte a selezionare e/o
alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminare le caratteristiche genetiche.
art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
La legge stabilisce il numero ottimale di embrioni da impiantare.
Il si afferma che tale numero non è corretto in quanto deve essere valutato
di caso in caso, ogni donna potrebbe richiederne un numero diverso al fine di un
buon successo della PMA.
Il no afferma che utilizzare un numero maggiore al quello ottimale è inutile
oltreché dannoso, a causa delle terapie farmcologie richieste.
art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».
La legge permette di crioconservare gli embrioni solo in causa "di forza
maggiore" dietro opportuna documentazione.
Io voto SI/NO perchè...
Fletto i muscoli e sono nel vuoto.
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